La struttura di Fondazione RCM
Soci Fondatori della Fondazione RCM che hanno terminato le pratiche di adesione:
- Associazione LIC – Libera Informatica Civica;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano (a gennaio 2015 è diventata Città Metropolitana di Milano, a dicembre 2015 si è avvalsa del diritto di recesso);
- CCIAA di Milano (il 17 dicembre 2012 si è avvalsa del diritto di recesso);
- Università degli Studi di Milano.
I contributi dei Soci Fondatori
Anno 1998
Regione Lombardia | Lit. 150.000.000 | Lit. 100.000.000 fondo di dotazione | Lit. 50.000.000 fondo di gestione
Associazione LIC | valore simbolico Lit. 1.000.000 | marchio RCM Lit. 500.000.000 Perizia dr. Fabio Corno, Varese conferito al fondo di dotazione.
Anno 1999
Provincia di Milano | Lit. 50.000.000 | Lit. 30.000.000 fondo di dotazione | Lit. 20.000.000 fondo di gestione
Camera di Commercio di Milano | Lit. 50.000.000 | Lit. 30.000.000 fondo di dotazione | Lit. 20.000.000 fondo di gestione
Anno 2000
Università degli Studi di Milano | Concede a titolo gratuito per lo svolgimento delle sue attività statutarie il locale in cui ha sede il Laboratorio di Informatica Civica presso il Dipartimento di Informatica e Comunicazione (DICO), i servizi tecnici e la connessione Internet per i computer di collaboratori, tesisti e stagisti.
La Fondazione RCM riceve un finanziamento (l.r. 35) di Lit. 120.000.000 dalla Regione Lombardia.
La Provincia di Milano eroga un contributo di Lit. 50.000.000 al fondo di gestione.
Anno 2001
La Provincia di Milano eroga un contributo di Lit. 50.000.000 al fondo di gestione.
Anno 2002
La Provincia di Milano eroga un contributo di 25.823,00 Euro (Lit. 50.000.000) al fondo di gestione.
Anno 2003
La Provincia di Milano eroga un contributo di 30.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2004
La Provincia di Milano eroga un contributo di 25.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2005
La Provincia di Milano eroga un contributo di 25.000,00 Euro al fondo di gestione.
La CCIAA concede un contributo di 25.000,00 Euro per finanziare la seconda fase del progetto “Just Do It!”
Anno 2006
La Provincia di Milano eroga un contributo di 25.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2007
La Provincia di Milano eroga un contributo di 25.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2008
La Provincia di Milano eroga un contributo di 25.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2009
La Provincia di Milano eroga un contributo di 30.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2010
La Provincia di Milano eroga un contributo di 30.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2011
La Provincia di Milano eroga un contributo di 30.000,00 Euro al fondo di gestione.
Il Comune di Milano eroga un contributo di 10.000,00 Euro.
Anno 2012
La Provincia di Milano eroga un contributo di 30.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2013
La Provincia di Milano eroga un contributo di 15.000,00 Euro al fondo di gestione.
Anno 2014
La Città metropolitana di Milano eroga un contributo di 15.000,00 Euro al fondo di gestione.
Il 2014 è stato l’ultimo anno che Fondazione RCM ha ricevuto contributi al fondo di gestione dai soci fondatori.
Da allora i contributi al fondo di gestione sono arrivati dai soci partecipanti e dai donatori non soci nell’ambito delle raccolte fondi annuali organizzate per la sostenibilità di www.partecipaMi.it , di seguito il dettaglio:
- 8.757,69 Euro nel 2014
- 9.724,23 Euro nel 2015
- 10.825,92 Euro nel 2016
- 12.061,59 Euro nel 2017
- 18.001,30 Euro nel 2018
- 18.210,61 Euro nel 2019
- 15.350,90 Euro nel 2020
- 18.009,31 Euro nel 2021
- 27.500,00 Euro nel 2022
- 22.030,07 Euro nel 2023
I.Net (poi acquisita da BT Italia)
da sempre ha gestito i domini rcm.inet.it (e relativo servizio di e-mail) e retecivica.milano.it e dal 2003 al 2018 ha messo a disposizione dei server di Fondazione RCM il servizio di Web Farm Housing
Comune di Milano dal 13/12/2013 (vedi: Il Comune di Milano aderisce a Fondazione RCM)
I Soci Partecipanti al 31/12/2023 sono 146, di cui:
- 140 Soci Partecipanti individuali;
- 6 Soci Partecipanti non-profit;
- 0 Soci Partecipanti profit.
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Il 2014 è stato l’ultimo anno che Fondazione RCM ha ricevuto contributi al fondo di gestione dai soci fondatori.
Da allora i contributi al fondo di gestione sono arrivati dai soci partecipanti e dai donatori non soci nell’ambito delle raccolte fondi annuali organizzate per la sostenibilità di www.partecipaMi.it , di seguito il dettaglio:
- 8.757,69 Euro nel 2014
- 9.724,23 Euro nel 2015
- 10.825,92 Euro nel 2016
- 12.061,59 Euro nel 2017
- 18.001,30 Euro nel 2018
- 18.210,61 Euro nel 2019
- 15.350,90 Euro nel 2020
- 18.009,31 Euro nel 2021
- 27.500,00 Euro nel 2022
- 22.030,07 Euro nel 2023
Dall’Art. 13 dello Statuto della Fondazione RCM sono organi della Fondazione:
- Consiglio d’Amministrazione;
- Presidente;
- Direttore;
- Comitato Tecnico di Garanzia;
- Consulta (qui il regolamento);
- Organo di Consulenza tecnico-contabile.
Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da*:
Fiorella De Cindio | (rappresentante del Socio Fondatore associazione LIC – Libera Informatica Civica);
Danilo Bruschi | (rappresentande del Socio Fondatore Università degli Sudi di Milano)
Luca Vinti | (rappresentate dei Soci partecipanti)
*Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano devono nominare il loro nuovo Rappresentante
Presidente | Fiorella De Cindio
Direttore | Oliverio Gentile
Comitato Tecnico di Garanzia | L’articolo 18 dello Statuto recita:
“La Consulta, ove lo ritenga opportuno, con propria deliberazione adottata a maggioranza, può istituire il Comitato Tecnico di Garanzia, ai sensi dell’articolo 19 del presente statuto.”
Per ora la Consulta non ha ritenuto necessario costituirlo.
Assemblea di Partecipazione (dal 2009 l’organo si chiama Consulta) | L’Assemblea di Partecipazione è costituita dai Soci Partecipanti, dai Soci Sostenitori e dagli eventuali Soci Partecipanti Onorari e si riunisce almeno una volta all’anno.
L’Assemblea di Partecipazione per l’anno 1999 si è tenuta il 13 dicembre 1999 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di Milano.
L’Assemblea di Partecipazione per l’anno 2000 si è tenuta il 4 dicembre 2000 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di Milano.
L’Assemblea di Partecipazione per l’anno 2001 si è tenuta il 17 dicembre 2001 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di Milano.
Le Assemblee di Partecipazione dell’anno 2002 si sono tenute il 15 aprile 2002 ed il 16 dicembre 2002 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di Milano.
L’Assemblea di Partecipazione per l’anno 2003 si è tenuta il 12 dicembre 2003 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
L’Assemblea di Partecipazione per l’anno 2004 si è tenuta il 16 dicembre 2004 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
Le Assemblee di Partecipazione per l’anno 2005 si sono tenute il 28 aprile 2005 ed il 15 dicembre 2005 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
L’Assemblea di Partecipazione per l’anno 2006 si è tenuta l’11 dicembre 2006 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
L’Assemblea di Partecipazione per l’anno 2007 si è tenuta il 10 dicembre 2007 presso la Sala Lauree del Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
L’Assemblea di Partecipazione per l’anno 2008 si è tenuta il 17 dicembre 2008 presso il Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
La Consulta per l’anno 2009 si è tenuta il 18 dicembre 2009 presso il Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
La Consulta per l’anno 2010 si è tenuta il 18 dicembre 2010 presso il Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
La Consulta per l’anno 2011 si è tenuta il 19 dicembre 2011 presso il Dipartimento di Informatica e Comunicazione dell’Università degli Studi di Milano.
La prima Consulta per l’anno 2012 si è tenuta il 12 giugno 2012 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano.
La seconda Consulta per l’anno 2012 si è tenuta il 19 dicembre 2012 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano.
La Consulta per l’anno 2013 si è riunita il 16 dicembre 2013 presso il Diparimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano.
La Consulta per l’anno 2014 si è riunita il 12 dicembre 2014 presso il Diparimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano.
La Consulta per l’anno 2015 si è riunita il 27 novembre 2015 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano.
La prima Consulta per l’anno 2017 si è riunita l’11 ottobre 2017 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano.
La Consulta per l’anno 2021 si è riunita online il 21 dicembre 2021, qui la registrazione dell’incontro.
Organo di Consulenza tecnico-contabile | Sergio Vaglieri
>>Scarica lo Statuto<<
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STATUTO DELLA FONDAZIONE “RCM – RETE CIVICA DI MILANO” ovvero “FONDAZIONE RCM”
Art. 1
Costituzione
È costituita una Fondazione denominata “RCM – Rete Civica di Milano”, con sede in Milano, Via Comelico n. 39.
La Fondazione potrà fare uso della denominazione “Fondazione RCM”, in lingua inglese “RCM Foundation”.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia.
Art. 2
Scopi
La Fondazione RCM, prendendo spunto dall’esperienza di Rete Civica di Milano, sviluppatasi fin dal 1994 come progetto del Laboratorio di Informatica Civica del Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli Studi di Milano, si propone i seguenti scopi:
a) progettare, gestire e sostenere ambienti di partecipazione attiva dei cittadini, avvalendosi di strumenti digitali, informatici e telematici, nei processi di formazione, adozione e valutazione delle decisioni e dei servizi di pubblico rilievo. Le iniziative di partecipazione attiva si svilupperanno con riferimento a interessi generali e locali, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, alla gestione del territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. Saranno parimenti di interesse processi partecipativi attinenti il traffico e la mobilità, il turismo e la cultura, la salute e qualunque altro tema possa trarre giovamento dalla partecipazione dei cittadini e di altri portatori di interesse.
b) progettare, gestire e sostenere ambienti online (comunità virtuali, social networks e altro) che favoriscano dinamiche di apprendimento, di diffusione della conoscenza e di sviluppo sociale, in modo particolare al fine di avvicinare alle reti telematiche coloro che per età, disabilità, condizione sociale o collocazione geografica non ne abbiamo opportunità, anche considerando le difficoltà di accesso e di disponibilità delle reti, nonché le ridotte possibilità di formazione, specie nei paesi più poveri;
c) costituire un polo di ricerca ed innovazione tecnologica, culturale e sociale, predisponendo occasioni di formazione professionale per coloro che intendono svolgere attività in tali ambiti. L’attività di ricerca potrà essere svolta in collaborazione con enti di ricerca pubblici o privati.
Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
h) svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purchè non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Art. 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Art. 6
Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
– dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e Onorari;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, predisposti dal Direttore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, oltre ai principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori;
– Partecipanti;
– Sostenitori.
Art. 9
Fondatori
Sono Fondatori la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, la Camera di Commercio di Milano, l’Associazione Libera Informatica Civica (L.I.C.), e l’Università degli Studi di Milano.
Qualora il Comune di Milano e l’Università degli Studi di Milano–Bicocca, condividendo i principi e gli scopi della Fondazione, intendano ad essa partecipare, contribuendo alla medesima, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad essi verrà riconosciuta la qualifica di Fondatori.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del presente Statuto.
Art. 10
Sostenitori
Possono divenire Sostenitori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l’attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
Art. 11
Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, non assumendo le qualifiche di cui ai precedenti articoli 9 e 10, contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo (annuale o pluriennale) che verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.
Possono ottenere la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità.
Art. 12
Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione di Sostenitori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
– trasformazione, fusione e scissione;
– trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
– ricorso al mercato del capitale di rischio;
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Sostenitori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
Art. 13
Organi e uffici della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio d’Amministrazione;
– il Presidente della Fondazione;
– la Consulta;
– il Comitato Tecnico di Garanzia, ove istituito;
– l’Organo di Consulenza tecnico-contabile.
È ufficio della Fondazione il Direttore.
Art. 14
Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero variabile di membri.
La sua composizione sarà la seguente;
a) un membro nominato da ciascun Fondatore;
b) fino a quattro membri nominati dalla Consulta ai sensi dell’articolo 18 del presente statuto.
I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
– stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
– approvare il preventivo economico-finanziario ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore;
– approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
– stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina, ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto;
– stabilire i criteri per assumere la qualifica di Sostenitore e procedere alla relativa nomina;
– stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e di Partecipante Onorario e procedere alla relativa nomina;
– individuare le linee generali dell’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
– individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
– nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
– nominare il Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell’incarico, ai sensi dell’articolo 17 del presente statuto;
– deliberare eventuali modifiche statutarie;
– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.
– svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Art. 15
Convocazione e quorum
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi membri; in quest’ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l’Organo di consulenza tecnicocontabile.
Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell’avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art. 14 del presente statuto.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente individuato.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
Art. 16
Presidente
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente individuato.
Art. 17
Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.
Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.
Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.
Egli, in particolare:
– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
– predispone le proposte del preventivo economico-finanziario e del bilancio consuntivo;
– dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.
Il Direttore partecipa senza diritto di voto alla riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.
Art. 18
La Consulta
La Consulta è composta da tutti i Fondatori, da tutti i Sostenitori, da tutti i Partecipanti, individuati ai sensi dell’art. 11, della Fondazione.
Alla Consulta vengono illustrati il preventivo economicofinanziario ed il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. La Consulta esprime pareri e proposte per l’attività della Fondazione ed il suo sviluppo.
La Consulta nomina i membri di sua spettanza nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 14, e precisamente:
a) fino a due membri su proposta dei Sostenitori e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
b) fino a due membri su proposta dei Partecipanti e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
La Consulta approva il Regolamento che definisce i criteri di determinazione del numero dei rappresentanti di Sostenitori e Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione e le loro modalità di elezione.
La Consulta nomina, con propria deliberazione adottata a maggioranza, l’Organo di Consulenza tecnico-contabile.
La Consulta, ove lo ritenga opportuno, con propria deliberazione adottata a maggioranza, può istituire il Comitato Tecnico di Garanzia, ai sensi dell’articolo 19 del presente statuto.
La Consulta è convocata, almeno una volta all’anno, d’iniziativa dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente individuato. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell’avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario.
Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente a ciò delegato. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.
È ammessa la possibilità che le riunioni della Consulta si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione della Consulta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
In ogni caso, le modalità di funzionamento della Consulta sono determinate con regolamento della Consulta stessa.
Art. 19
Comitato Tecnico di Garanzia
Il Comitato Tecnico di Garanzia, ove istituito ai sensi dell’articolo 14, è composto da un massimo di tre membri.
La sua composizione sarà la seguente:
a) un membro nominato dal Fondatore Associazione Libera Informatica Civica (L.I.C.);
b) un membro nominato dal Fondatore Università degli Studi di Milano, e per esso dal Dipartimento che ospita la Rete Civica di Milano;
c) un membro eletto dai partecipanti agli ambienti online che la Fondazione gestisce e sostiene. Elettorato attivo, passivo e modalità di elezione saranno stabiliti con regolamento approvato dalla Consulta.
Il Comitato Tecnico di Garanzia formula, al Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione relativa alla strategia culturale della Fondazione.
Il Comitato Tecnico di Garanzia, d’intesa con il Presidente, ha facoltà di modificare, integrare, e qualora lo ritenesse opportuno, sostituire i codici deontologici che disciplinano il comportamento dei partecipanti agli ambienti online che la Fondazione gestisce e sostiene.
Ciascun membro del Comitato Tecnico di Garanzia resta in carica per il tempo stabilito all’atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.
Art. 20
Organo di Consulenza tecnico-contabile
L’Organo di Consulenza tecnico contabile, eletto dalla Consulta, è organo monocratico di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di preventivo economico-finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.
L’Organo di consulenza tecnico-contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 21
Scioglimento
In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche il liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d’uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
L’utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.
Art. 22
Clausola di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.