Il regolamento della Consulta

art. 1 
(convocazione)

La Consulta è convocata dal Presidente della Fondazione nei casi previsti e con le modalità previste dallo statuto.

art. 2 
(partecipazione alla Consulta)

Possono partecipare alla Consulta tutti i soci che, al momento della sua costituzione, siano in regola con il pagamento della quota associativa.
E’ facoltà dei soci che non possano essere presenti alla Consulta inviare in rete in area pubblica destinata allo scopo comunicazione sui temi all’ordine del giorno nonché farsi rappresentare da altri soci.
Non è ammesso rappresentare più di tre persone per delega.
E’ ammessa la partecipazione di persone non partecipanti a FRCM, a discrezione del Presidente, previa comunicazione.

art. 3 
(costituzione della Consulta)

La Consulta è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
La Consulta è presieduta dal Presidente della Fondazione, dal Vicepresidente o da un consigliere a ciò delegato.
La funzione di segretario è svolta dal Direttore della Fondazione o da un suo delegato che redige processo verbale in forma sintetica dei lavori.

art. 4 
(discussione)

Ciascun punto all’ordine del giorno viene sottoposto alla discussione della Consulta.
La discussione è moderata dal presidente che all’inizio della discussione ha facoltà di stabilire la durata massima di ciascun intervento, nonché delle eventuali repliche.
Il Presidente attribuisce la parola a quanti lo chiedono, revocandola nei casi in cui l’intervento superasse la durata prevista.

art. 5 
(votazione)

Al termine della discussione su ciascun punto all’ordine del giorno, il Presidente, quando necessario, dichiara aperta la votazione.
Salvo nei casi indicati all’articolo 6, la votazione viene espressa per alzata di mano.
Il punto viene approvato a maggioranza semplice.

art. 6 
(casi particolari)

Nel caso di elezione dei rappresentanti in CdA o dell’Organo di Consulenza tecnico-contabile, le candidature possono essere presentate, anche mediante invio di un messaggio in rete in area pubblica destinata allo scopo, a partire dal preavviso di convocazione e sino all’apertura della votazione.
Il voto è personale e segreto.
I soci partecipanti hanno diritto ad un rappresentante in CdA,  a due nel caso che i membri del CdA siano portati ad almeno 7.
I soci sostenitori hanno diritto ad un rappresentante in CdA,  a due nel caso che i membri del CdA siano portati ad almeno 7.
I rappresentanti sono eletti a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti alla Consulta.
Hanno diritto di voto per il rappresentante dei soci partecipanti i soli soci partecipanti che ai sensi dell’articolo 2 siano ammessi a partecipare alla Consulta.
Hanno diritto di voto per il rappresentante dei soci sostenitori i soli soci sostenitori che, ai sensi dell’articolo 2, siano ammessi a partecipare alla Consulta.
Hanno diritto di voto per l’Organo di Consulenza tecnico-contabile i soli soci partecipanti o sostenitori ammessi, ai sensi dell’articolo 2, a partecipare alla Consulta.

art. 7 
(eleggibilità)

Può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei soci partecipanti qualsiasi socio partecipante, sia esso ordinario od onorario.
Può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei soci sostenitori qualsiasi socio sostenitore.
Può essere eletto Organo di Consulenza tecnico-contabile qualunque persona, anche estranea ad RCM, che abbia i requisiti previsti dalla legge per tale incarico.
In deroga ai commi precedenti incorrono in causa di ineleggibilità a consigliere di amministrazione coloro che, al momento dell’elezione, siano già membri del Consiglio di Amministrazione ovvero abbiano l’incarico istituzionale di Direttore, di Organo di Consulenza tecnico-contabile, di membro del Comitato Tecnico di Garanzia.
Incorrono in causa di ineleggibilità a Organo di Consulenza tecnico-contabile coloro che, al momento dell’elezione, ricoprano o abbiano cessato da meno di un anno l’incarico istituzionale di Presidente, Vicepresidente, Direttore o di membro del Consiglio di Amministrazione.
Le cause di ineleggibilità che siano sorte in un momento posteriore alla elezione si considerano cause di incompatibilità.

art. 8 
(durata e decadenza)

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono, oltre che nei casi previsti dallo statuto, in caso di incompatibilità e di revoca espressa da parte della Consulta.
In caso di revoca, laddove una mozione di sfiducia sia avanzata al Presidente da almeno la metà dei soci partecipanti (per i rappresentanti dei soci partecipanti) e dei soci sostenitori (per i rappresentanti dei soci sostenitori) il Presidente provvede senza indugio a convocare la Consulta per la votazione della mozione a norma dell’ art. 6.
Alla votazione della mozione partecipano esclusivamente i soci che sono rappresentati dal consigliere della cui sfiducia si discute.
L’Organo di Consulenza tecnico-contabile, decade, oltre che per le cause previste dallo statuto, in caso vengano meno i presupposti previsti dalla legge per tale incarico o in caso di incompatibilità sopravvenuta, a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

art. 9
(chiusura della Consulta)

Al termine della discussione e della votazione il Presidente dichiara chiusa la Consulta.

art. 10
(esecuzione delle decisioni della Consulta)

L’esecuzione delle decisioni della Consulta è curata dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato.

art. 11 
(norme transitorie e finali)

Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione da parte della Consulta.
Il Direttore della Fondazione cura la pubblicazione del presente regolamento in ossequio allo statuto della Fondazione ed alle norme vigenti nella Repubblica.

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